TLC: ritorno alla fatturazione mensile e diritti degli utenti

 TLC: ritorno alla fatturazione mensile e diritti degli utenti

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 dal Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” hanno iniziato a decorrere i 120 giorni previsti per il ritorno alla cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazioni dei servizi di telefonia e tv a pagamento su base mensile o di multipli di mese (ricordiamo che sono esclusi da tale obbligo le offerte promozionali a carattere temporale di natura inferiore a un mese e non rinnovabile).

Entro quindi Aprile 2018 tutti gli operatori di telefonia fissa e tv a pagamento dovranno ritornare al ciclo di fatturazione mensile e, nel caso in cui tale adeguamento avvenisse oltre il termine previsto, riconoscere un indennizzo forfettario ad ogni singolo utente di € 50,00, maggiorato di € 1 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Inoltre, così come stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con delibere del dicembre 2017, le principali compagnie di telefonia e tv a pagamento dovranno provvedere, all’interno del primo conto con cadenza mensile, a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dalla data di avvenuta variazione alle 28 giorni, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Di tale storno nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto darne comunicazione con adeguato risalto.

Ricordiamo infine che, così come previsto dal decreto legge 7/2007, a tutela dei consumatori è previsto che:

  • I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica
  • Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o dell’adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche
  • Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta
  • È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l’utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all’attivazione di tale tipologia di servizi.

Nel caso quindi in cui riscontriate comportamenti contrari alle norme previste, Federconsumatori, attraverso la rete capillare di sportelli presenti su tutto il territorio, potrà fornirvi la consulenza e l’assistenza adeguata alla risoluzione del problema.

Redazione