Partenze voli anticipate: i passeggeri hanno diritto a rimborso

 Partenze voli anticipate: i passeggeri hanno diritto a rimborso

Secondo il Regolamento CE 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri si può richiedere un risarcimento in caso di cancellazione a meno di 14 giorni dalla partenza, per un atterraggio con più di tre ore di ritardo e per overbooking. Dal 21 dicembre anche i voli con partenza con più di un’ora di anticipo vengono considerati cancellati e, quindi, rimborsabili.


Si tratta di una decisione presa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) motivata dal grave disagio che l’anticipazione provoca ai passeggeri nella gestione dell’organizzazione del proprio viaggio, al pari di un ritardo. Il caso era stato portato davanti alla CGUE in relazione a voli operati dalle compagnie Eurowings, Azurair, Corendon Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, e Laudamotion.


Il risarcimento varia da 250 a 600 euro in base alla lunghezza del volo e non può venire dimezzato o ridotto nemmeno in caso di reindirizzamento con arrivo senza ritardo alla destinazione. Si considera irrilevante la comunicazione di spostamenti d’orario agli operatori turistici quando il viaggio è stato organizzato da questi se il passeggero non viene informato per tempo in via diretta dei cambiamenti nella sua prenotazione.
Il vettore aereo operativo può venire esonerato dall’obbligo di compensazione dei passeggeri in caso di anticipo inferiore o pari a un’ora.


I nostri uffici sono a vostra disposizione per informazioni e per ricevere le vostre segnalazioni; invitiamo i passeggeri a continuare a segnalarci ogni anomalia contattando le nostre sedi in questa pagina.

Redazione