Rimborsi, voucher, riprotezioni: lo stato dell’arte delle tutele per il viaggiatore

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Ok ai rimborsi, ma con riserva.
Si può compendiare in questo modo la disciplina che tutela il viaggiatore del tempo del Covid, come riformata in occasione della conversione del Decreto Rilancio.
Le regole che, a fronte dell’emergenza, assegnano e modulano diritti e obblighi nel settore turistico, vittima designata della crisi post-pandemia, sono dettate all’articolo 88-bis del Decreto Cura Italia.
Qui si prevede, a fronte dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione (trasporto, pacchetto turistico, soggiorno), legata alle misure di contrasto a Covid-19, che l’operatore possa riconoscere l’interesse del consumatore-utente erogando un voucher in luogo del rimborso.
La possibilità, è bene ricordare subito, viene meno quando il virus non c’entri nulla: così, se una compagnia aerea cancella un volo che poteva essere tranquillamente svolto, sarà tenuta a rimborsi e riprotezioni secondo l’ordinaria disciplina.
Lo stesso vale per il viaggiatore: indennizzi sì, non però se la cancellazione del viaggio sia frutto di una sua scelta arbitraria, per quanto legata a situazioni contingenti o al timore del contagio.
La disciplina originaria del Cura Italia risultava comunque ampiamente insoddisfacente per il consumatore: così finalmente, a seguito di richieste, raccomandazioni e moniti che da più parti sono giunti, il legislatore ha provveduto ad alcune inevitabili modifiche.
Associazioni dei consumatori, autorità competenti e istituzioni europee rappresentavano come il voucher non fosse, di per sé, strumento di tutela sufficiente: la disciplina europea, che prevede il diritto al rimborso, non può essere ignorata e comunque il voucher stesso deve garantire alcune caratteristiche e funzionalità che lo rendano idoneo al compito affidatogli.
Il recepimento delle suddette indicazioni non è stato pieno né, quindi, adeguatamente corrispondente alle aspettative dei consumatori: il voucher, in genere, ha durata pari a 18 mesi e solo alla fine di questo periodo, nel caso di mancato utilizzo, se ne può chiedere il rimborso.
Importante eccezione al termine di 18 mesi è costituita dai voucher emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo: il rimborso, per questi, può essere chiesto decorsi dodici mesi dall’emissione.
Per renderne più appetibile l’utilizzo, si è infine stabilito che il voucher possa essere utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario e anche per servizi con fruizione successiva al termine di validità, purché le relative prenotazioni siano state effettuate entro il termine stabilito.
Ci sono casi in cui dev’essere sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher: sono i viaggi o le iniziative di istruzione riguardanti la scuola dell’infanzia e le classi terminali dei vari cicli scolastici, nonché i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle superiori nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca.
Lo Stato si fa garante dei rimborsi: è istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MiBACT, per far fronte agli indennizzi dei consumatori titolari di voucher non utilizzati e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.
La dotazione per il fondo è prevista in complessivi 6 milioni di euro e rappresenta il limite entro il quale verranno erogati gli indennizzi: il rischio, paventato da Federconsumatori, è che la somma possa rivelarsi non adeguata a tutelare pienamente tutti i consumatori danneggiati dall’emergenza.