Turismo e coronavirus: cartoline dall’estate 2020

 Turismo e coronavirus: cartoline dall’estate 2020

edwin josé vega ramos at Pexels

Tra voglia di partire e paura di disservizi o del ritorno dell’emergenza Covid-19, l’estate 2020 inizia con ben poche certezze per i viaggiatori.

La parola-chiave è voucher: più si diffonde, però, più è oggetto di equivoci, quando non di veri e propri abusi.

Facciamo chiarezza, prendendo come punto di riferimento la disciplina introdotta dal Decreto Cura Italia.

L’utilizzo del voucher è vincolato all’impossibilità sopravvenuta della prestazione (trasporto, pacchetto turistico, soggiorno) che sia legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Quando la prestazione non viene effettuata per altri motivi, così come quando la prestazione sussiste, pur con le misure e i protocolli che la prevenzione del contagio richiede di adottare, valgono le regole ordinarie: disposizioni contrattuali, nonché restituzioni ed eventuali compensazioni previste dalla legge, tornano a non ammettere deroghe.

Accade invece che chi abbia prenotato un volo negli ultimi giorni si trovi spesso a fare i conti con una cancellazione dell’ultimo minuto, accompagnata dall’offerta di un voucher: eppure, da viaggiatore prudente e accorto, aveva consultato il sito web del Ministero degli Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/, aveva verificato l’assenza di situazioni emergenziali nel paese di destinazione ed era quindi certo di una partenza tranquilla, vista la riapertura delle frontiere del 3 giugno scorso.

Ebbene, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha già espresso una posizione chiara e netta a questo proposito: a cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid deve corrispondere il rimborso del biglietto.

I vettori che offrono voucher, adducendo a ragione della cancellazione l’emergenza epidemiologica senza alcun fondato motivo, incorreranno in sanzioni per la violazione del Regolamento comunitario di riferimento.

Il Coronavirus non può essere lo schermo dietro al quale celare scelte commerciali e imprenditoriali per il solo scopo di non riconoscere i diritti sanciti a tutela del consumatore, così come, d’altra parte, non può dare adito a pretese di chi intenda riprogrammare soggiorni e viaggi in luoghi raggiungibili, magari perché interessati dalle ormai consuete misure di prevenzione: l’eccezione, insomma, non può diventare regola.

Altra partita è quella della ridefinizione dei voucher entro termini più consoni alle legittime aspettative dei consumatori: Commissione europea e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si sono già espresse nel senso dell’opportunità di garantire caratteristiche capaci di configurarli quale valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro.

L’Antitrust, in particolare, ha già avvisato che, viste le difformità della disciplina del voucher rispetto alle regole europee, interverrà per assicurare la corretta applicazione di queste ultime disapplicando la normativa nazionale contrastante: soluzioni che diano certezza sono compito istituzionale del Parlamento, il cui tempestivo intervento è auspicabile tanto per contemperare i diritti dei consumatori e la protezione degli operatori colpiti dalla crisi di un intero settore, quanto per evitare che, alle comuni difficoltà, vadano ad aggiungersi l’incertezza del diritto, la sfiducia e la diffidenza verso acquisti e prenotazioni e, infine, l’incremento del contenzioso.

Redazione