Greenwashing, sanzione di 8 milioni di euro a GLS

Pubblicato da Redazione il 4 Febbraio 2025

In merito al programma “Climate Protect”, rileva l’AGCM, le asserzioni di vanto ambientale del gruppo sono ambigue e non accurate

Immagine green costruita su pratiche commerciali scorrette: l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle società del gruppo GLS una sanzione di 8 milioni di euro.

GLS è marchio tra i principali nell’attività di spedizione, trasporto e consegna merci – settore particolarmente inquinante a seguito del grandissimo sviluppo dell’e-commerce.

Le condotte oggetto degli accertamenti dell’Antitrust riguardano la realizzazione e promozione del progetto denominato “Climate Protect” e consistono in:

  • Utilizzo di dichiarazioni ambientali ambigue, non accurate e non verificabili, perché sprovviste di adeguati elementi di supporto;
  • Imposizione ai clienti dell’adesione all’iniziativa, con tanto di pagamento di relativo contributo, definito a prescindere da una verifica dei costi riconducibili alla compensazione e alla riduzione delle emissioni.

Riguardo al contributo, peraltro, GLS lasciava intendere che le società del gruppo avrebbero sopportato parte degli oneri economici per finanziare il progetto, quando, invece, tali società risultano averne piuttosto tratto profitto, a discapito dei propri clienti e dei propri affiliati.

Nel valutare le condotte in questione, l’Antitrust ha rimarcato come le asserzioni ambientalistiche false, ambigue o fuorvianti siano tanto più nocive quanto maggiore è l’impatto ambientale delle attività svolte dall’impresa: chiaro dunque che se a cercare di costruirsi una reputazione green è un professionista di primo rilievo nel settore del trasporto delle merci, la gravità sia massima.

Nel caso di GLS, gli accertamenti istruttori hanno confermato le ipotesi di irregolarità, puntualmente tradottesi nelle contestazioni dell’Autorità: false le promesse di investimenti per iniziative di compensazione e riduzione delle emissioni – concetti peraltro utilizzati in modo fuorviante; solo parziale la devoluzione dei contributi in favore delle iniziative di compensazione, atteso che gli importi percepiti sono risultati più che 4 volte superiori alle spese sostenute per coprirne i costi; inidonea la metodologia di calcolo delle emissioni compensate.

GLS non è riuscita a dimostrare nemmeno di aver interamente impiegato per finalità, in senso lato, ambientali i corrispettivi ottenuti a titolo di contributo: questi hanno pertanto generato un extra-profitto per le società del gruppo, le quali, allo stesso tempo, se ne sono giovate per costruirsi l’immagine di imprese green.

Condotte deprecabili, specie considerando quanto la sensibilità ambientale influenzi in maniera sempre più decisiva i comportamenti dei consumatori, e plurioffensive, perché a farne le spese, oltre agli ingannati consumatori, sono state anche le microimprese clienti e affiliate – le prime chiamate a sostenere i costi del progetto, le seconde destinatarie di certificati di compensazione delle emissioni completamente inattendibili.

Il tutto si traduce in un disegno di carattere unitario, volto a conseguire un’immagine green amplificata rispetto agli effettivi meriti e senza sopportarne i relativi oneri, anzi.

“Gravi fenomeni di greenwashing”, rimarca il Garante, protratti nel tempo, ampiamente diffusi e che hanno determinato significativi vantaggi economici per GLS: su questi criteri si determina la sanzione nella misura di 8 milioni di euro.