Disagio fisico e povertà energetica: la tutela delle utenze non disalimentabili

Pubblicato da Redazione il 17 Dicembre 2025

In uno scenario nel quale il numero di famiglie colpite da povertà energetica cresce – secondo le stime di Banco dell’Energia e LUISS, sono oggi 2,36 milioni, pari al 9% del totale delle famiglie italiane – è fondamentale tenere presente come la difficoltà a pagare le bollette e a poter ricorrere all’energia per fondamentali esigenze di vita sia, molto spesso, soltanto una componente di un quadro composto da criticità su tanti altri fronti: educazione e redditi inadeguati, abitazioni non efficienti dal punto di vista energetico, contesti familiari e sociali difficili.

Nelle situazioni più complesse, certamente tutt’altro che rare, a fronte, da un lato, dell’invecchiamento della popolazione e, dall’altro, della crisi dello stato sociale, al quadro si aggiunge la malattia di un familiare convivente.

Nei casi di infermità di un componente della famiglia, nei termini che vedremo, viene in soccorso il bonus per disagio fisico: un beneficio i cui effetti vanno al di là del ristoro economico, come darebbe a intendere la definizione, estendendosi invece anche a collocare l’utenza elettrica interessata tra quelle non disalimentabili.

Vediamo nel dettaglio di che si tratta.

La condizione di disagio fisico e gli effetti del bonus

Il primo riferimento normativo che ci viene in aiuto è il D.M. 28/12/2008, istitutivo di un sistema di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica che ricomprende, tra i beneficiari, i clienti finali domestici in condizioni di disagio fisico.

La condizione di disagio fisico, ai sensi e per gli effetti dello stesso provvedimento, ricomprende tutti e soli quei clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Il bonus, infatti, è pensato quale misura di compensazione della maggior onerosità connessa proprio all’utilizzo di queste apparecchiature c.d. salva-vita.

La ragione del tutto peculiare del bonus per disagio fisico, legata appunto all’utilizzo di apparecchiature salva-vita alimentate ad energia elettrica, ha un risvolto in una seconda misura di tutela, ancor più importante della compensazione dei costi: l’utenza cui sia stato riconosciuto il bonus viene a essere ricompresa tra quelle non disalimentabili.

Così, opportunamente, dispone l’art. 18 dell’All. A alla deliberazione 25 gennaio 2008 ARG/elt, laddove (comma 1, lett. b) ricomprende la categoria dei clienti cui è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (il bonus per disagio fisico) tra i clienti finali non disalimentabili.

Ciò significa che, a fronte di una morosità del cliente finale che beneficia del bonus per disagio fisico, l’esercente la vendita non potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura: in altre parole, dovrà essere sempre garantita la continuità del servizio.

Al contrario, ciò non significa che l’utente possa non pagare senza che vi siano conseguenze: a fronte della morosità il venditore potrà infatti richiedere la risoluzione del contratto e la fornitura, a quel punto, passerà a un apposito servizio, c.d. di salvaguardia.

Come beneficiare del bonus per disagio fisico

La tutela della continuità del servizio è un valore che i clienti aventi diritto devono tenere in debito conto, per determinarsi agli adempimenti necessari a vedersi riconosciuto il bonus per disagio fisico anche, se non soprattutto, così da evitare tutti i rischi del caso, a quello scopo.

L’accesso al bonus per disagio fisico, e quindi allo status di utenza non disalimentabile, è infatti – giova notare, anche considerando l’automatismo ormai consolidatosi per i bonus sociali, cioè per avere compensazioni in bolletta per ragioni economiche, previa presentazione dell’ISEE – subordinato alla presentazione di apposita domanda, da presentare presso il Comune di residenza del titolare della fornitura (anche se diverso dal malato) o presso un altro ente designato dal Comune stesso.

Oltre all’apposita modulistica, servirà in particolare un certificato ASL che attesti:

  • la situazione di grave condizione di salute;
  • la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
  • il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
  • l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Non è invece richiesta la presentazione dell’ISEE: come abbiamo visto, il bonus per disagio fisico viene concesso per compensare la maggior onerosità degli apparecchi elettromedicali salva-vita, indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.