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Controlli caldaie, Federconsumatori: con le nuove norme risparmi da 50 a 60 euro

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Dallo scorso 12 luglio è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che rinnova la disciplina concernente i controlli di “efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori. Il provvedimento prevede una nuova tempistica sui controlli grazie alla quale è possibile risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). A darne notizia è la Federconsumatori che riassume i nuovi obblighi: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kw controlli sull’efficienza a cadenza:
– Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
– Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all’interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
– Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)
Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell’anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).
Alla luce delle novità legislative recentemente approvate, Federconsumatori chiederà quindi al Governo e alle Regioni, essendo la questione di loro competenza e alle Associazioni imprenditoriali di promuovere una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini . Una campagna condivisa chiara e trasparente, così come prevista dall’art.10 del DPR 74/2013. Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).